Emanato il D.L. 25 marzo 2010, n. 40 recante le disposizioni per la liberalizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria.
Salvo disposizioni regionali sarà quindi possibile realizzare, senza alcun titolo abilitativo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino un aumento delle unità immobiliari, le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra connessi all'attività agricola, le serre mobili stagionali, le opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni, la realizzazione di aree ludiche senza fine di lucro, nonché l'installazione di pannelli fotovoltaici e termici.
Salvo disposizioni regionali sarà quindi possibile realizzare, senza alcun titolo abilitativo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino un aumento delle unità immobiliari, le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche, le opere temporanee di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra connessi all'attività agricola, le serre mobili stagionali, le opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni, la realizzazione di aree ludiche senza fine di lucro, nonché l'installazione di pannelli fotovoltaici e termici.